Nel corso dell’anno, il datore di lavoro determina l’imposta con valenza provvisoria, definita su base mensile, e ciò comporta che le ritenute d’acconto operate potrebbero non coincidere con l’imposta dovuta dal dipendete.
Il sostituto deve riconsiderare tutti gli elementi corrisposti al lavoratore durante l’anno, quali le retribuzioni correnti e le mensilità aggiuntive, al netto delle somme trattenute per oneri di cui all’art. 10 del TUIR, es. i contributi versati alla previdenza complementare. Su base annua il datore di lavoro deve determinare l’imposta lorda, le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni (artt. 12 e 13 TUIR). Infine, il sostituto determina l’imposta netta complessiva che corrisponde alla differenza tra l’imposta lorda e l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti.
Tale importo deve essere confrontato con il totale delle ritenute operate, di conseguenza il sostituto può procedere al rimborso al dipendente dell’eccedenza, nel caso di ritenute operate in misura superiore all’imposta netta oppure può recuperare la differenza, se l’imposta netta è superiore all’ammontare trattenuto.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella verifica dei conguagli relativi al c.d. “Bonus Renzi” (valido fino al 30 Giugno 2020), al trattamento integrativo ed ulteriore detrazione, quest’ultime introdotte dal Legislatore con decorrenza 01 Luglio 2020. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E vengono fornite una serie di indicazioni, e di esempi, afferenti le principali casistiche che potrebbero verificarsi in fase di conguaglio.
Altra disposizione da ricordare in fase di conguaglio è la salvaguardia del c.d. “Bonus Renzi” e del trattamento integrativo, per i quali il Decreto Rilancio prevede che siano riconosciuti anche se l’imposta lorda ha un ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali che hanno determinato un minor reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2020.
La circolare INPS n. 155/2020 riporta le fattispecie e descrive le modalità operative per quantificare l’imponibile contributivo, tramite le operazioni di conguaglio e sono:
- variabili della retribuzione, come ad esempio: i compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, l’indennità per ferie non godute, le integrazioni salariali (non a zero ore), etc;
- massimale contributivo e pensionabile pari, per l’anno 2020, ad euro 103.055,00;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, per l’anno 2020, il limite è pari ad euro 47.379,00;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti non superiori al limite di euro 516,46, elevato con il D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, recante, convertito, L. 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di favorire le iniziative delle aziende che, nel periodo di crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti;
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sono in capo al datore di lavoro subentrante;
- recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.
Si ricorda, che le operazioni di conguaglio fiscale dovranno essere effettuate entro il 28 Febbraio 2021.
Si riportano, infine i termini relativi al conguaglio previdenziale, citati nella circolare INPS 155/2020:
“I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021”.